Certificati anagrafici

Data di pubblicazione:
08 Gennaio 2020

I CERTIFICATI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (l. n. 183/2011) che ha modificato l’art. 40 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, da tale data gli uffici comunali rilasciano certificati anagrafici e di stato civile soltanto ad uso privato, in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni.

Nulla è variato invece riguardo all’imposta di bollo e ai casi di esenzione, che di fatto si riducono ai pochi casi previsti dalla legge (uffici giudiziari, onlus, associazioni sportive, ecc.).

 

AUTOCERTIFICAZIONE
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole,ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (RAI, Enel, Garda Uno, ecc.) tutti i certificati sono sostituiti dall’autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 


I CERTIFICATI NEI RAPPORTI FRA PRIVATI

  • L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
  • Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione delle notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

Possono pertanto essere certificate le seguenti posizioni:

  • Residenza
  • Emigrazione
  • Stato di famiglia
  • Stato libero
  • Cittadinanza (per i cittadini italiani)
  • Esistenza in vita
  • Iscrizione AIRE
  • Vedovanza

 

CERTIFICATO CUMULATIVO
È possibile attestare mediante certificato cumulativo più condizioni nello stesso certificato. Lo Sportello Servizi al Cittadino, a richiesta dell’utente, può emettere i seguenti certificati cumulativi:

  • Certificato di residenza e stato di famiglia
  • Certificato di residenza, stato di famiglia, cittadinanza e stato civile.

Non è possibile procedere al rilascio di certificati cumulativi diversi da quelli sopra indicati.

 

 

CHI PUÒ RICHIEDERE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

  • L’interessato può sempre richiedere certificazioni riguardanti sé stesso e la propria famiglia, presentandosi allo Sportello Servizi al Cittadino ed esibendo un documento di identità.
  • Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi e relativa a terze persone, purchè provveda alla compilazione dell’apposita richiesta indicante le motivazioni ed allegando copia di un valido documento di identità.

 

TEMPI DI RILASCIO
I certificati anagrafici sono rilasciati immediatamente allo sportello se richiesti di persona.

I certificati anagrafici storici che richiedono ricerche di archivio (certificazioni riguardanti periodi anteriori al 01/01/2006) sono rilasciati entro 60 giorni.

 

COSTI DEI CERTIFICATI

  • certificati anagrafici sono TUTTI soggetti all’imposta di bollo di 16 euro fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sui certificati.
  • Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l’operatore suggerire eventuali cause di esenzione.
  • Si sottolinea che non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari Uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.

 

VALIDITA’ DEI CERTIFICATI
I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio; i certificati di Stato Civile che contengono dati non soggetti a variazioni hanno validità illimitata.

 

CERTIFICATI DA PRODURRE ALL’ESTERO
Se il certificato deve essere consegnato all’estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell’apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Lodi.

 

RILASCIO DI ELENCHI DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE E DI DATI ANAGRAFICI
Il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe, nonché la verifica di elenchi parziali (es. relativamente alla conferma dell’indirizzo o all’esistenza in vita) è consentito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità.
L’Ufficio anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta per fini statistici e di ricerca dati anagrafici resi anonimi ed aggregati.
Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
  2. D.P.R. n. 223 del 30/08/1989 “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
  3. D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, “Disciplina dell’imposta di bollo”.
  4. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “testo unico in materia di documentazione amministrativa”.